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Il ritorno delle Zone a burocrazia zero

E' stato pubblicato sulla GU n. 294 del 18/12/2012 (Suppl. Ordinario n. 208) il testo aggiornato del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179 , coordinato con la legge  di  conversione  17  dicembre 2012, n. 221 , recante: «Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese».

         

Il Decreto riprende, all'art. 37-bis, il tema delle cd. Zone a burocrazia zero, previste inizialmente dall'art. 43, D.L. 31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che viene ora abrogato.

 

Il testo prevede che "Nell'ambito  delle  attività  di  sperimentazione   di   cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico". (c. 1)

 

In queste zone "i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle autorizzazioni di competenza  necessarie  alla  data  di  entrata  in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per  le  attività  produttive.  Nei  rimanenti  casi  per  le  nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data  di  entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i procedimenti  amministrativi  sono  conclusi   con   l'adozione   del provvedimento  conclusivo  previa  apposita  conferenza  di   servizi telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  anche  con  modalità asincrona.  I  provvedimenti  conclusivi  di  tali  procedimenti   si intendono  senz'altro  positivamente  adottati  entro  trenta  giorni dall'avvio del procedimento  se  un  provvedimento  espresso  non  è adottato entro tale termine". (c. 2)

 

La norma "non si applica ai  procedimenti  amministrativi  di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica". (c. 4)

 

In particolare, "Per  le  aree  ubicate  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone  franche  urbane  di  cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente  per  la concessione di contributi diretti alle  nuove  iniziative  produttive avviate nelle zone a burocrazia zero”. (c. 3)